SEPARAZIONE E DIVORZIO


Il diritto a richiedere la separazione ed il divorzio spetta esclusivamente ai coniugi .
La legge n.55 del 6 maggio 2015 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.107 del 11/5/2015 ed entrata in vigore dal 26/05/2015, ha stabilo che in Italia è ora possibile ottenere il divorzio in 6 mesi nel caso in cui in precedenza i coniugi si siano separati consensualmente o in 12 mesi nel caso di separazione giudiziale, indipendentemente dal fatto che i coniugi abbiano figli o meno. Le disposizioni in esso contenute sono attive dalla data di entrata in vigore della riforma ed è operativo anche per i procedimenti attualmente in corso alla data di entrata in vigore della legge. In precedenza era invece necessario attendere tre anni dalla separazione per poter divorziare.
Bisogna quindi sempre affrontare due sentenze: prima quella per la separazione e poi quella per il divorzio, ma si accorciano i tempi.
Nel caso di separazione consensuale tra i coniugi, la nuova legge consente di effettuare la domanda di divorzio dopo sei mesi dalla comparsa della coppia dinnanzi al giudice per l’omologazione della separazione.
In caso invece di separazione giudiziale, il tempo necessario per poter richiedere il divorzio è di 1 anno.
Il termine per calcolare la durata della separazione (6 mesi o 12 mesi) decorre prima udienza dei coniugi di fronte al presidente del tribunale.
E' stato introdotto, inoltre, un modello semplificato per consentire ai coniugi la possibilità di potersi separare, divorziare o cambiare le condizioni precedentemente fissate, senza andare in Tribunale, con un notevole risparmio di tempo e denaro, ricorrendo alla negoziazione assistita per il tramite di un avvocato.
Tale strumento può essere utilizzato, tuttavia, solo se la decisione di cessare il matrimonio è consensuale tra i coniugi anche se vi sono figli minorenni, portatori di handicap o non autosufficienti dal punto di vista economico.
Essa rappresenta un’alternativa alla via ordinaria ovvero al deposito in Tribunale del ricorso giudiziale o consensuale. A seguito del raggiungimento dell'accordo, lo stesso deve essere trasmesso al PM che, in caso di assenza di figli, attuerà solo un controllo formale. In presenza di figli, il PM si occuperà di verificare se l’accordo tutela i minori.
Se l’esito a tale verifica è negativo, l’accordo viene inviato entro cinque giorni al presidente del Tribunale. Gli avvocati delle parti, in caso di esito favorevole agli accordi presi tra le parti, devono trasmettere l’atto all’ufficiale di stato civile del Comune entro 10 giorni.
In base alla nuova legge, l’accordo l’intesa potrà essere sottoscritta a distanza di sei mesi dall’accordo di separazione.
Sarà possibile separarsi, divorziare o modificare le condizioni anche davanti al sindaco. In questo caso i due coniugi hanno la possibilità di decidere se usufruire o no della tutela legale degli avvocati. L’iter è il seguente: dopo trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni delle parti, il sindaco deve invitare nuovamente a comparire i coniugi per confermare l’accordo. Anche in questo caso la durata del procedimento è pari a sei mesi.
Questa strada non è però percorribile in presenza di figli minori o maggiorenni bisognosi di tutela, nonché in casi di trasferimenti patrimoniali.


Divorzio breve: scioglimento della comunione
La precedente normativa, all’articolo 191 del Codice civile prevedeva che la separazione personale potesse essere considerata uno dei motivi che comportano lo scioglimento della comunione, la cui effettiva applicazione si verificava solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con la nuova legge l’articolo 191 viene arricchito di un nuovo comma che stabilisce l’anticipazione dello scioglimento della comunione legale al momento in cui, nella separazione giudiziale, il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. In altre parole lo scioglimento scatta in sede di udienza di comparizione.
Nella separazione consensuale invece esso entra in vigore alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione. Nel caso in cui i due coniugi si trovino in comunione dei beni, l’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all’ufficio di stato civile per l’annotazione dello scioglimento della comunione (sull’atto di matrimonio).

Laddove non vi sia accordo sull'affidamento e l'assegno di mantenimento dei figli, sarà necessario ricorrere al Tribunale.
La separazione sia da parte del Tribunale che a mezzo della negoziazione assistita non fa cessare, però, il matrimonio, né modifica lo status giuridico di coniuge.
Di converso, la pronuncia fa cessare alcuni obblighi nati con il matrimonio (ad esempio di convivenza , l'obbligo di fedeltà).
Altri obblighi, invece, continuano a sussistere, ma sono limitati o regolamentati in modo specifico e ciò vale, in particolare, per quanto riguarda i rapporti economici fra i coniugi ed in caso di presenza di figli minori – nonché nel caso in cui questi ultimi divenuti maggiorenni non siano ancora economicamente autosufficienti.
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Detto questo, bisogna anche dire che la separazione personale dei coniugi, a differenza del divorzio, ha carattere temporaneo: ed infatti i coniugi possono, in ogni momento, riconciliarsi. Sotto quest'ultimo profilo, la riconciliazione si compie senza alcun atto formale, con una semplice condotta incompatibile con la separazione, facendo immediatamente cessare gli effetti di quest'ultima. I coniugi dovranno semplicemente presentarsi presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza e rilasciare una dichiarazione che attesta l'avvenuta riconciliazione.

Il nostro ordinamento prevede due forme di separazione: la separazione giudiziale o la separazione consensuale.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE

Può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole (articolo 151, comma 1, del Codice civile).

Tale forma di separazione si verifica anche in tutti quei casi in cui i coniugi sono concordemente intenzionati a separarsi ma non trovano intesa sulle condizioni di separazione (ad esempio sulla divisione del patrimonio familiare, sull'assegno di mantenimento o la coabitazione con i figli etc.).
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Vediamo, in breve sintesi, quali sono i problemi che si presentano ai coniugi che vogliono
separarsi con tale forma di separazione.

SEPARAZIONE SENZA ADDEBITO

Il diritto al Mantenimento: Un coniuge, a cui non sia stata addebitata la separazione, ha diritto di ricevere dall’altro coniuge «quanto e necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri» (art. 156 del Codice civile).

SEPARAZIONE CON ADDEBITO

Se uno dei coniugi lo richiede il giudice che pronuncia la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (articolo 151, comma 2, del Codice civile).

L’addebito, se pronunciato nei confronti del coniuge potenzialmente bisognoso dell’aiuto economico dell’altro, esclude per il coniuge addebitato la possibilità di ricevere l’assegno di mantenimento, sussistendo solo il diritto a ricevere un assegno alimentare ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

La differenza è sostanziale: l’assegno alimentare è limitato allo stretto necessario per vivere, mentre l’assegno di mantenimento ha contenuto più ampio.

Inoltre, l’addebito priva il coniuge addebitato dei diritti successori (articolo 585 del Codice civile), il che può avere un’utilità per il periodo intercorrente tra la pronuncia della separazione con addebito e la pronuncia del divorzio (che fa venire meno la qualità di coniuge e i relativi diritti successori).

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

La separazione consensuale si fonda, invece, unicamente sulla volontà concorde dei coniugi di separarsi, senza che essi debbano provare alcunché circa la qualità della loro
convivenza e le ragioni che stanno alla base della loro decisione.

Tale forma di separazione necessita perciò dell’accordo di entrambi i coniugi. Se non si raggiunge l’accordo non resta che la via giudiziale, con tutti i conseguenti costi personali ed economici.

Se i coniugi optano per tale forma di separazione dovranno individuare la migliore, o la meno penalizzante, regolamentazione dei loro rapporti.

I coniugi dovranno sottoporre al Presidente del tribunale (che è il giudice competente a ricevere i coniugi) una regolamentazione congiunta del tutto completa in ordine alle condizioni accordi presi in quanto in caso di accordo il compito del tribunale (in composizione collegiale) è solo quello di omologare quanto i coniugi hanno già deciso in modo autonomo (omologare vuole dire convalidare, ratificare, dare cioè valore legale alla volontà dei coniugi, espressa davanti al giudice).

Quando l’accordo dei coniugi relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il Giudice può convocare nuovamente i coniugi indicando loro le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare la omologazione.

Va ricordato che la separazione di fatto, realizzata con il solo consenso dei coniugi senza l’intervento del tribunale, non ha alcun effetto giuridico.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA SEPARAZIONE

I coniugi od il coniuge che decidesse di presentare avanti il Tribunale la domanda per ottenere la separazione (sia consensuale che giudiziale) dovrà allegare la seguente documentazione:
· Copia integrale dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato il matrimonio, con riserva di produrre l'estratto per l'intero il giorno dell'udienza Presidenziale;
· Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
· Certificato di Stato di famiglia di entrambi i coniugi oppure un certificato cumulativo di ciascuno per residenza e stato di famiglia;
Nel caso in cui venga presentata la richiesta di separazione giudiziale, oltre alla documentazione sopra indicata, il coniuge richiedente dovrà allegare altresì la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.
Qualora i coniugi decidano di adire il Tribunale per provvedere alla separazione personale degli stessi, il deposito del ricorso implica altresì il versamento di un Contributo Unificato che muterà di importo a seconda del tipo di ricorso depositato.