SEPARAZIONE
E DIVORZIO
Il diritto a richiedere la separazione ed il divorzio spetta esclusivamente
ai coniugi .
La legge n.55 del 6 maggio 2015 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n.107 del 11/5/2015 ed entrata in vigore dal 26/05/2015, ha stabilo
che in Italia è ora possibile ottenere il divorzio in 6 mesi
nel caso in cui in precedenza i coniugi si siano separati consensualmente
o in 12 mesi nel caso di separazione giudiziale, indipendentemente dal
fatto che i coniugi abbiano figli o meno. Le disposizioni in esso contenute
sono attive dalla data di entrata in vigore della riforma ed è
operativo anche per i procedimenti attualmente in corso alla data di
entrata in vigore della legge. In precedenza era invece necessario attendere
tre anni dalla separazione per poter divorziare.
Bisogna quindi sempre affrontare due sentenze: prima quella per la separazione
e poi quella per il divorzio, ma si accorciano i tempi.
Nel caso di separazione consensuale tra i coniugi, la nuova legge consente
di effettuare la domanda di divorzio dopo sei mesi dalla comparsa della
coppia dinnanzi al giudice per l’omologazione della separazione.
In caso invece di separazione giudiziale, il tempo necessario per poter
richiedere il divorzio è di 1 anno.
Il termine per calcolare la durata della separazione (6 mesi o 12 mesi)
decorre prima udienza dei coniugi di fronte al presidente del tribunale.
E' stato introdotto, inoltre, un modello semplificato per consentire
ai coniugi la possibilità di potersi separare, divorziare o cambiare
le condizioni precedentemente fissate, senza andare in Tribunale, con
un notevole risparmio di tempo e denaro, ricorrendo alla negoziazione
assistita per il tramite di un avvocato.
Tale strumento può essere utilizzato, tuttavia, solo se la decisione
di cessare il matrimonio è consensuale tra i coniugi anche se
vi sono figli minorenni, portatori di handicap o non autosufficienti
dal punto di vista economico.
Essa rappresenta un’alternativa alla via ordinaria ovvero al deposito
in Tribunale del ricorso giudiziale o consensuale. A seguito del raggiungimento
dell'accordo, lo stesso deve essere trasmesso al PM che, in caso di
assenza di figli, attuerà solo un controllo formale. In presenza
di figli, il PM si occuperà di verificare se l’accordo
tutela i minori.
Se l’esito a tale verifica è negativo, l’accordo
viene inviato entro cinque giorni al presidente del Tribunale. Gli avvocati
delle parti, in caso di esito favorevole agli accordi presi tra le parti,
devono trasmettere l’atto all’ufficiale di stato civile
del Comune entro 10 giorni.
In base alla nuova legge, l’accordo l’intesa potrà
essere sottoscritta a distanza di sei mesi dall’accordo di separazione.
Sarà possibile separarsi, divorziare o modificare le condizioni
anche davanti al sindaco. In questo caso i due coniugi hanno la possibilità
di decidere se usufruire o no della tutela legale degli avvocati. L’iter
è il seguente: dopo trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni
delle parti, il sindaco deve invitare nuovamente a comparire i coniugi
per confermare l’accordo. Anche in questo caso la durata del procedimento
è pari a sei mesi.
Questa strada non è però percorribile in presenza di figli
minori o maggiorenni bisognosi di tutela, nonché in casi di trasferimenti
patrimoniali.
Divorzio breve: scioglimento della comunione
La precedente normativa, all’articolo 191 del Codice civile prevedeva
che la separazione personale potesse essere considerata uno dei motivi
che comportano lo scioglimento della comunione, la cui effettiva applicazione
si verificava solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza
di separazione.
Con la nuova legge l’articolo 191 viene arricchito di un nuovo
comma che stabilisce l’anticipazione dello scioglimento della
comunione legale al momento in cui, nella separazione giudiziale, il
presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. In altre
parole lo scioglimento scatta in sede di udienza di comparizione.
Nella separazione consensuale invece esso entra in vigore alla data
di sottoscrizione del relativo verbale di separazione. Nel caso in cui
i due coniugi si trovino in comunione dei beni, l’ordinanza che
autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all’ufficio
di stato civile per l’annotazione dello scioglimento della comunione
(sull’atto di matrimonio).
Laddove non
vi sia accordo sull'affidamento e l'assegno di mantenimento dei figli,
sarà necessario ricorrere al Tribunale.
La separazione sia da parte del Tribunale che a mezzo della negoziazione
assistita non fa cessare, però, il matrimonio, né modifica
lo status giuridico di coniuge.
Di converso, la pronuncia fa cessare alcuni obblighi nati con il matrimonio
(ad esempio di convivenza , l'obbligo di fedeltà).
Altri obblighi, invece, continuano a sussistere, ma sono limitati o
regolamentati in modo specifico e ciò vale, in particolare, per
quanto riguarda i rapporti economici fra i coniugi ed in caso di presenza
di figli minori – nonché nel caso in cui questi ultimi
divenuti maggiorenni non siano ancora economicamente autosufficienti.
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Detto questo, bisogna anche dire che la separazione personale dei coniugi,
a differenza del divorzio, ha carattere temporaneo: ed infatti i coniugi
possono, in ogni momento, riconciliarsi. Sotto quest'ultimo profilo,
la riconciliazione si compie senza alcun atto formale, con una semplice
condotta incompatibile con la separazione, facendo immediatamente cessare
gli effetti di quest'ultima. I coniugi dovranno semplicemente presentarsi
presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza e rilasciare
una dichiarazione che attesta l'avvenuta riconciliazione.
Il nostro
ordinamento prevede due forme di separazione: la separazione giudiziale
o la separazione consensuale.
SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
Può
essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà
di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione
della prole (articolo 151, comma 1, del Codice civile).
Tale forma
di separazione si verifica anche in tutti quei casi in cui i coniugi
sono concordemente intenzionati a separarsi ma non trovano intesa sulle
condizioni di separazione (ad esempio sulla divisione del patrimonio
familiare, sull'assegno di mantenimento o la coabitazione con i figli
etc.).
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Vediamo,
in breve sintesi, quali sono i problemi che si presentano ai coniugi
che vogliono
separarsi con tale forma di separazione.
SEPARAZIONE
SENZA ADDEBITO
Il diritto
al Mantenimento: Un coniuge, a cui non sia stata addebitata la separazione,
ha diritto di ricevere dall’altro coniuge «quanto e necessario
al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri»
(art. 156 del Codice civile).
SEPARAZIONE
CON ADDEBITO
Se uno dei
coniugi lo richiede il giudice che pronuncia la separazione dichiara,
ove ne ricorrano le circostanze, a quale dei coniugi sia addebitabile
la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai
doveri che derivano dal matrimonio (articolo 151, comma 2, del Codice
civile).
L’addebito,
se pronunciato nei confronti del coniuge potenzialmente bisognoso dell’aiuto
economico dell’altro, esclude per il coniuge addebitato la possibilità
di ricevere l’assegno di mantenimento, sussistendo solo il diritto
a ricevere un assegno alimentare ai sensi degli articoli 433 e seguenti
del Codice civile.
La differenza
è sostanziale: l’assegno alimentare è limitato allo
stretto necessario per vivere, mentre l’assegno di mantenimento
ha contenuto più ampio.
Inoltre,
l’addebito priva il coniuge addebitato dei diritti successori
(articolo 585 del Codice civile), il che può avere un’utilità
per il periodo intercorrente tra la pronuncia della separazione con
addebito e la pronuncia del divorzio (che fa venire meno la qualità
di coniuge e i relativi diritti successori).
LA
SEPARAZIONE CONSENSUALE
La separazione
consensuale si fonda, invece, unicamente sulla volontà concorde
dei coniugi di separarsi, senza che essi debbano provare alcunché
circa la qualità della loro
convivenza e le ragioni che stanno alla base della loro decisione.
Tale forma
di separazione necessita perciò dell’accordo di entrambi
i coniugi. Se non si raggiunge l’accordo non resta che la via
giudiziale, con tutti i conseguenti costi personali ed economici.
Se i coniugi
optano per tale forma di separazione dovranno individuare la migliore,
o la meno penalizzante, regolamentazione dei loro rapporti.
I coniugi
dovranno sottoporre al Presidente del tribunale (che è il giudice
competente a ricevere i coniugi) una regolamentazione congiunta del
tutto completa in ordine alle condizioni accordi presi in quanto in
caso di accordo il compito del tribunale (in composizione collegiale)
è solo quello di omologare quanto i coniugi hanno già
deciso in modo autonomo (omologare vuole dire convalidare, ratificare,
dare cioè valore legale alla volontà dei coniugi, espressa
davanti al giudice).
Quando l’accordo
dei coniugi relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli
è in contrasto con l’interesse di questi il Giudice può
convocare nuovamente i coniugi indicando loro le modificazioni da adottare
nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può
rifiutare la omologazione.
Va ricordato
che la separazione di fatto, realizzata con il solo consenso dei coniugi
senza l’intervento del tribunale, non ha alcun effetto giuridico.
DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA PER LA SEPARAZIONE
I coniugi
od il coniuge che decidesse di presentare avanti il Tribunale la domanda
per ottenere la separazione (sia consensuale che giudiziale) dovrà
allegare la seguente documentazione:
· Copia integrale dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune
dove è stato celebrato il matrimonio, con riserva di produrre
l'estratto per l'intero il giorno dell'udienza Presidenziale;
· Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
· Certificato di Stato di famiglia di entrambi i coniugi oppure
un certificato cumulativo di ciascuno per residenza e stato di famiglia;
Nel caso in cui venga presentata la richiesta di separazione giudiziale,
oltre alla documentazione sopra indicata, il coniuge richiedente dovrà
allegare altresì la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre
anni.
Qualora i coniugi decidano di adire il Tribunale per provvedere alla
separazione personale degli stessi, il deposito del ricorso implica
altresì il versamento di un Contributo Unificato che muterà
di importo a seconda del tipo di ricorso depositato.