DIVORZIO


Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.

Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile (ovvero in Comune), di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario (ovvero in Chiesa).

Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
- Divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi. In tal caso, il procedimento di divorzio si conclude con un’unica udienza avanti al tribunale come organo collegiale concludendosi con una sentenza;
- Divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge. In tal caso, il procedimento si articola in due fasi. La prima di esse ha luogo davanti al presidente del tribunale che, dopo avere ascoltato i coniugi, tenta la loro conciliazione: se questa fallisce il presidente stesso pronuncia con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Il Giudizio si concluderà infine con sentenza.

In entrambi i casi la sentenza di divorzio non è immodificabile; pertanto qualora dovessero insorgere nuovi elementi e circostanze tali da determinare la modifica delle condizioni precedentemente assunte, ciò sarà possibile in qualsiasi momento. Ciò per quello che concerne l'affidamento dei figli e per quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere. 

Elementi necessari per richiedere il divorzio sono dunque:
- il venir meno dell'affectio coniugalis, cioè della comunione morale e spirituale;
- la mancanza di coabitazione tra marito e moglie.

Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art. 3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.

Ma la causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi a far tempo dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per la decorrenza dei termini non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto.

Il divorzio può quindi essere richiesto:
- in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
- in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice o di trascrizione dell'accordo raggiunto a mezzo di negoziazione assistita a seguito di parere favorevole del Pubblico Ministero.

Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze.
La donna perde il cognome del marito.
A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio, cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su:
- questioni patrimoniali ed assegnazione dell’abitazione familiare;
- versamento assegno divorzile;
- affidamento della prole.

Il processo di divorzio appartiene alla competenza per materia del Tribunale poiché si tratta di controversia in cui è obbligatorio l’intervento del p.m., giudica in composizione collegiale.
La competenza per territorio è soggetta a regole diverse nel caso di divorzio promosso su domanda unilaterale e in quello di divorzio su ricorso congiunto.
Quanto alla prima ipotesi individua innanzitutto due fori esclusivi e concorrenti a scelta dell’attore, stabilendo che la domanda si propone davanti al tribunale del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio; se il coniuge convenuto è irreperibile o ha la residenza all’estero, si applicano i fori sussidiari, anch’essi concorrenti ed esclusivi, della residenza o del domicilio del ricorrente; infine, se entrambi i coniugi hanno la residenza all’estero, oppure qualora il coniuge convenuto sia irreperibile e il ricorrente sia residente all’estero, la competenza spetta a qualunque tribunale della Repubblica.
Relativamente al divorzio su domanda congiunta, lo stesso art. 4, co. 1, l. div. stabilisce che la competenza per territorio appartenga al giudice del luogo di residenza o di domicilio «dell’uno o dell’altro coniuge»

La legittimazione ad agire in materia di divorzio (e di separazione) spetta ai coniugi, i terzi non possono intervenire nel processo di divorzio (e di separazione), in quanto essere un giudizio riguardante lo status delle persone e pertanto della natura personalissima dell’azione