DIVORZIO
Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra
i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di
vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.
Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con
rito civile (ovvero in Comune), di cessazione degli effetti civili qualora
sia stato celebrato matrimonio concordatario (ovvero in Chiesa).
Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi,
a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
- Divorzio congiunto, quando c'è accordo dei
coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato
congiuntamente da entrambi i coniugi. In tal caso, il procedimento di
divorzio si conclude con un’unica udienza avanti al tribunale
come organo collegiale concludendosi con una sentenza;
- Divorzio giudiziale, quando non c'è accordo
sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato
anche da un solo coniuge. In tal caso, il procedimento si articola in
due fasi. La prima di esse ha luogo davanti al presidente del tribunale
che, dopo avere ascoltato i coniugi, tenta la loro conciliazione: se
questa fallisce il presidente stesso pronuncia con ordinanza i provvedimenti
temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole,
nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione
e trattazione dinanzi a questo. Il Giudizio si concluderà infine
con sentenza.
In entrambi i casi la sentenza di divorzio non è immodificabile;
pertanto qualora dovessero insorgere nuovi elementi e circostanze tali
da determinare la modifica delle condizioni precedentemente assunte,
ciò sarà possibile in qualsiasi momento. Ciò per
quello che concerne l'affidamento dei figli e per quelle relative alla
misura e alle modalità dei contributi da corrispondere.
Elementi necessari per richiedere il divorzio sono dunque:
- il venir meno dell'affectio coniugalis, cioè della comunione
morale e spirituale;
- la mancanza di coabitazione tra marito e moglie.
Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente
elencate nell'art. 3 della legge 1970/898 e attengono principalmente
ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute
dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati
contrari alla morale della famiglia.
Ma la causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è
la separazione legale dei coniugi a far tempo dalla prima udienza di
comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione
personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale. Per la decorrenza dei termini non vale il tempo che i coniugi
hanno trascorso in separazione di fatto.
Il divorzio può quindi essere richiesto:
- in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio
in giudicato della sentenza del giudice;
- in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del
decreto disposto dal giudice o di trascrizione dell'accordo raggiunto
a mezzo di negoziazione assistita a seguito di parere favorevole del
Pubblico Ministero.
Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di
coniuge e possono contrarre nuove nozze.
La donna perde il cognome del marito.
A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti
dal matrimonio, cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171
c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare
(art. 230 bis c.c.).
La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su:
- questioni patrimoniali ed assegnazione dell’abitazione familiare;
- versamento assegno divorzile;
- affidamento della prole.
Il processo di divorzio appartiene alla competenza per materia del Tribunale
poiché si tratta di controversia in cui è obbligatorio
l’intervento del p.m., giudica in composizione collegiale.
La competenza per territorio è soggetta a regole diverse nel
caso di divorzio promosso su domanda unilaterale e in quello di divorzio
su ricorso congiunto.
Quanto alla prima ipotesi individua innanzitutto due fori esclusivi
e concorrenti a scelta dell’attore, stabilendo che la domanda
si propone davanti al tribunale del luogo dove il coniuge convenuto
ha la residenza o il domicilio; se il coniuge convenuto è irreperibile
o ha la residenza all’estero, si applicano i fori sussidiari,
anch’essi concorrenti ed esclusivi, della residenza o del domicilio
del ricorrente; infine, se entrambi i coniugi hanno la residenza all’estero,
oppure qualora il coniuge convenuto sia irreperibile e il ricorrente
sia residente all’estero, la competenza spetta a qualunque tribunale
della Repubblica.
Relativamente al divorzio su domanda congiunta, lo stesso art. 4, co.
1, l. div. stabilisce che la competenza per territorio appartenga al
giudice del luogo di residenza o di domicilio «dell’uno
o dell’altro coniuge»
La legittimazione
ad agire in materia di divorzio (e di separazione) spetta ai coniugi, i
terzi non possono intervenire nel processo di divorzio (e di separazione),
in quanto essere un giudizio riguardante lo status delle persone
e pertanto della natura personalissima dell’azione