RIFORMA
DEL CONDOMINIO – QUADRO SINOTTICO
Per una rapida e chiara consultazione, si inserisce un quadro sinottico
delle novità:
Amministratore
Per fare l'amministratore è necessario essere in possesso di
un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Niente registro
(previsto dalla disciplina transitoria) ma restano alcuni requisiti
necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione,
assicurazione professionale). La durata in carica dell’amministratore
è prevista dall'articolo 9:"L'incarico di amministratore
ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata". La revoca dell’amministratore
può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con
la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità
previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio
i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione
dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare
il mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata apertura
o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
Animali
L'articolo 16 del disegno di legge stabilisce espressamente che "Le
norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso
delle unità di proprietà esclusiva né vietare di
possedere o detenere animali da compagnia".
Assicurazione amministratore
L’amministratore, all’atto della nomina deve presentare
ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile
per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono
posti a carico dei condomini.".
Conto corrente condominiale
obbligatorio
Secondo il comma 7 dell'articolo 1129 (modificato dall'articolo 9 del
disegno di legge) l’amministratore è obbligato a
far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o
da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto
del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario,
intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione
periodica.
Destinazioni d’uso
e sostituzione parti comuni
Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall'articolo 2 del disegno di
legge) prevede che in caso di attività che incidano negativamente
e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni,
l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possano diffidare
l’esecutore e chiedere la convocazione dell’assemblea per
far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
Riscaldamento e impianti
comuni
E' prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo
delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento,
qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento
né aggravi di spesa per gli altri condomini.
Sito internet Su richiesta dell’assemblea l’amministratore
è tenuto ad attivare un sito internet del condominio (aggiornato
mensilmente salvo diversa previsione dell’assemblea), ad accesso
individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi
diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti
e rendiconti mensili. Le spese per l’attivazione e la gestione
del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Tabelle millesimali
Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è
espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di
condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche
nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista
dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio,
in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento
o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per
più di un quinto il valore proporzionale dell’unità
immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo
è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
3) Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella
tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo
68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio
in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne
senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore
che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed
è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Videosorveglianza
Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni
dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza
su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà
del valore dell’edificio.